Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 601-bis. (Traffico di organi prelevati da bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla dotazione illecita di organi prelevati da bambini è punito con la reclusione non inferiore a trenta anni.
      È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia organi prelevati da bambini.
      Chi è comunque coinvolto nel traffico, nella vendita e nella donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
      Le pene di cui al presente articolo sono ridotte dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».